Lo Statuto MCL

IL PRIMO STATUTO
DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORImcl

NORME GENERALI
DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO
ART. 1


Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un Movimento di lavoratori cristiani, di solidarietà, volontariato e promozione sociale senza alcuna finalità di lucro.
Esso raggruppa coloro che, nell’applicazione della   Dottrina Sociale della Chiesa secondo l’insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.
Il M.C.L., intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione.
Per questo, intende operare come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società.

 

ART. 2


Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori sono:
a)    studiare i problemi che interessano i lavoratori ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani, per la loro integrale promozione;
b)    perseguire un’azione di orientamento dell’opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del paese e di ogni altro organismo interessante il mondo dei lavoratori anche a livello internazionale;
c)    curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno sociale negli ambienti di vita e di lavoro;
d)    realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinato contributo;
e)    tutelare e promuovere i diritti delle famiglie dei lavoratori;
f)    perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori;
g)    effettuare attraverso il patronato Sias   l’assistenza sociale e previdenziale dei lavoratori;
h)    promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa di carattere mutualistico, culturale, formativo, editoriale, ricreativo, sportivo, assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, che risponda alle aspirazioni ed alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.
Per i suoi scopi il Movimento potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, corsi formativi, convegni ed incontri culturali, pubblicazioni, attività editoriali e di comunicazioni, mostre, biblioteche e videoteche, gite e soggiorni, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande e d alimenti, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli, gare e giochi, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

 

ART. 3


Il Movimento Cristiano Lavoratori, secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione:
a)    all’insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che di gruppo;
b)    ai valori della democrazia, intesi nel senso della partecipazione e della corresponsabilità, come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica, fondata sulla dignità della persona e sulla giustizia sociale, nel quadro di una più ampia solidarietà con altre componenti della società civile;
c)    ad una concezione armonica dello sviluppo della società umana, da esprimersi in un solidale impegno comunitario che, nella pienezza dei diritti dei lavoratori, intende affermare il valore della libertà;
d)    ai valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana;
e)    alle istanze pastorali della Comunità Ecclesiale, partecipando al suo impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede nella società ed in particolare nel mondo del lavoro.

 

ART. 4


Possono far parte del Movimento tutti i lavoratori ed i loro famigliari, e quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
Si diventa soci del M.C.L. all’atto del rilascio da parte delle unità di base, della tessera annuale, che è unica ed è emessa solo dal Comitato Esecutivo Generale trasmessa agli organi provinciali.
La tessera da diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita del Movimento.
Tutti i soci regolarmente iscritti partecipano alla vita del Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito delle attività statutarie.
I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.
Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.

 

ART. 5


Il Movimento Cristiano Lavoratori ha natura federativa fondata sul principio della sussidiarietà e della solidarietà.
Si articola sul territorio in:
a)    unità di base;
b)    unioni provinciali;
c)    unioni regionali.

 

ART. 6


Possono associarsi al Movimento le organizzazioni o le associazioni che, nei loro statuti e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgono attività alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità del M.C.L.
Le modalità del rapporto associativo, fatta salva l’inderogabilità delle norme del presente statuto, vengono stabilite con apposite convenzioni stipulate tra gli organi esecutivi del Movimento e gli organi rappresentativi delle organizzazioni o associazioni stesse ed approvate dai rispettivi organi deliberativi del Movimento ai vari livelli.
Le suddette convenzioni devono comunque essere approvate dal Consiglio Generale.

UNITA’ DI BASE


ART. 7


Le unità di base del Movimento Cristiano Lavoratori sono il Circolo ed il Nucleo.

 

ART. 8


Il Circolo realizza gli scopi del Movimento nel suo ambito territoriale, promuovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente art. 2.
Il Circolo ed il Nucleo vengono aggregati al Movimento dopo aver ottenuto il riconoscimento dal competente Consiglio Provinciale.

 

ART. 9


Il Circolo ed il nucleo in particolare perseguono i seguenti scopi:
a)    formare i propri iscritti nell’azione di testimonianza cristiana di evangelizzazione e di impegno sociale nell’ambiente di vita e di lavoro;
b)    esaminare, nel contesto delle particolari situazioni ambientali, i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi opportuni;
c)    promuovere attività formative, sociali, assistenziali, culturali, ricreative, cooperativistiche, di qualificazione professionale e quant’altro previsto nell’art.2.

 

ART. 10


Organi di Circolo e del Nucleo sono:
a)    l’Assemblea dei soci;
b)    il Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni.

 

ART. 11


L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti.
Essa viene convocata, dal Consiglio di Presidenza, almeno una volta all’anno per esaminare la relazione sull’attività svolta dallo stesso Consiglio di Presidenza, approvare entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il rendiconto economico-finanziario, delineare l’impostazione generale dell’azione del Circolo.
L’Assemblea viene, inoltre, convocata per il rinnovo delle cariche e per eleggere i delegati al Congresso Provinciale, ed ogni qual volta lo richieda un terzo dei soci o il Comitato Esecutivo Provinciale. In quest’ultimo caso interviene alla seduta un delegato del Comitato stesso senza diritto di voto.
L’avviso di convocazione dell’assemblea comprendente la data, l’orario, il luogo e l’o.d.g. deve essere affisso nella sede dell’unità di base e/o inviato ai soci con almeno sette giorni di anticipo sulla data di convocazione.

 

ART. 12


Il Consiglio di Presidenza viene   eletto dall’assemblea dei soci in base ad un regolamento approvato dal   Consiglio Generale.
Esso è composto, salvo diversa   decisione dell’Assemblea, da cinque membri nelle unità di base con meno di cento iscritti, da sette membri in quelle da cento a duecento iscritti e da nove membri in quelle con più di duecento iscritti.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e l’Amministratore. Esso risponde del suo operato all’Assemblea dei soci. Alle sue riunioni partecipa per diritto il delegato dei giovani M.C.L..
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese e può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri.
In quest’ultimo caso i delegati possono essere invitati a   partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.


ART. 13


Il Nucleo è costituito dai Lavoratori che si associano in vista del perseguimento di finalità specifiche negli ambiti di lavoro, di studio ed in tutti gli altri eventuali campi di impegno e che dichiarano di aderire agli scopi del Movimento.

 

ART. 14


I Nuclei impegnati in uno stesso settore di attività (industria, agricoltura, commercio, artigianato, pubblico impiego, stato, servizi, scuola) operano in stretto collegamento con le eventuali Commissioni speciali istituite ai diversi livelli dal Movimento.

UNIONI PROVINCIALI


ART. 15


L’unione Provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori è l’organismo rappresentativo a livello provinciale delle unità di base. Essa orienta e coordina l’attività dei Circoli e dei Nuclei sulla corretta applicazione delle norme statutarie.

 

ART. 16


Organi dell’unione Provinciale sono:
a)    il Congresso Provinciale;
b)    il Consiglio Provinciale;
c)    il Comitato Esecutivo Provinciale.
Essi durano in carica quattro anni.

 

ART. 17


Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati delle unità di base eletti dalle assemblee secondo le norme previste dal regolamento.    Il Congresso Provinciale è convocato dal Consiglio Provinciale ogni quattro anni. Esso può essere convocato in via straordinaria   ogni volta che lo decida il Consiglio stesso, il quale delibera con maggioranza dei suoi componenti, o   lo richieda un terzo delle unità di base rappresentativo di almeno il quaranta per cento degli iscritti.
Al Congresso partecipano, con solo diritto di parola, i Presidenti delle Unità di Base, i Consiglieri Provinciali uscenti ed i Consiglieri Regionali e Generali residenti nella provincia.
Il Congresso esamina la relazione sull’attività svolta, definisce le linee generali dell’attività, elegge il Consiglio Provinciale ed eventualmente i delegati al Congresso Regionale e Generale.

 

ART. 18


Il Consiglio Provinciale è composto da nove a ventinove membri, eletti dal Congresso in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale, nonché dal delegato Provinciale dei giovani M.C.L..
Il Consiglio si riunisce di norma almeno sei volte l’anno.
Intervengono alle sedute del Consiglio Provinciale con voto consultivo i Consiglieri Generali e Regionali residenti nella provincia, i Presidenti provinciali dei servizi e, se invitati, i delegati Provinciali alle singole attività ed i responsabili dei servizi.

 

ART. 19


Il Consiglio Provinciale coordina le attività del Movimento nella provincia e decide il programma annuale delle iniziative a livello Provinciale in accordo con gli indirizzi programmatici fissati dagli organi Regionali e generali.
In particolare sono:
a)    esamina annualmente i programmi degli enti di servizio del Movimento;
b)    approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il rendiconto economico – finanziario;
c)    elegge tra i suoi componenti il Presidente Provinciale, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, l’Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo;
d)    decide in merito al riconoscimento di nuovi circoli e nuclei;
Può inoltre istituire, qualora particolari esigenze lo richiedano, comitati zonali e comunali, consultati gli organismi interessati, per meglio promuovere e coordinare l’attività dei circoli e dei nuclei.

 

ART. 20


Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio provinciale. Del Comitato Esecutivo fa altresì parte il delegato dei giovani.
Esso cura l’attuazione delle direttive decise dal Consiglio Provinciale, al quale risponde del proprio operato.   In particolare esso:
a)    indirizza le attività del Movimento nella provincia;
b)    nomina ed eventualmente revoca i delegati per le varie attività;
c)    nomina ed eventualmente revoca i Presidenti e gli organi dei servizi e ne coordina l’azione;
d)    sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale il rendiconto economico – finanziario;
e)    presenta al   Consiglio Provinciale la relazione sull’attività svolta;
f)      può nominare l’ufficio ed il coordinatore di cui al successivo art. 37.
Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Provinciale, il Presidente degli Enti   di servizi e, se invitati, i delegati provinciali alle singole attività.
g)   comunica annualmente al Consiglio regionale i dati di chiusura del tesseramento.


UNIONI REGIONALI


ART. 21


L’Unione Regionale promuove ed organizza la presenza del Movimento nella regione.
A tal fine, essa coordina ed orienta l’attività delle Unioni Provinciali, assicurando l’unità programmatica del Movimento nel territorio regionale.
Nella regione Valle d’Aosta, l’Unione Regionale   è l’unico organismo del Movimento, a cui si applicano le norme relative alle Unioni Provinciali.
Nella regione Trentino Alto Adige, le Unioni Provinciali hanno la natura e l’autonomia, a tutti gli effetti del presente Statuto, delle Unioni Regionali.

 

ART. 22


Organi dell’Unione Regionale sono:
a)    il Congresso Regionale;
b)    il Consiglio Regionale;
c)    il Comitato Esecutivo Regionale.
Essi durano in carica quattro anni.

 

ART. 23


Il Congresso Regionale è costituito dai membri dei Consigli Provinciali della Regione e dai delegati delle Unioni Provinciali eletti con le modalità previste dal regolamento. L’elezione di tali delegati è contemporanea, ad eccezione di casi straordinari, all’elezione dei delegati al Congresso Generale.
Si partecipa al Congresso con voto singolo.
Il Congresso Regionale è convocato ogni quattro anni e può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta i due quinti dei membri del Consiglio Regionale stesso o il Consiglio Generale.
Al Congresso possono partecipare, con solo diritto di parola, i consiglieri regionali uscenti, un rappresentante del Comitato esecutivo generale, nonché i Consiglieri Regionali residenti nella Regione.
Il Congresso esamina la relazione sull’attività svolta dal Movimento nella Regione, definisce le linee direttive dell’attività da svolgere ed elegge il Consiglio Regionale.

 

ART. 24


Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali in carica da dieci a venti membri eletti dal Congresso in base ad un regolamento emanato dal Consiglio Generale, nonché dai Consiglieri generali residenti nella Regione e dal delegato Regionale dei Giovani.
Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l’anno. Possono intervenire alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo i Presidenti Regionali dei servizi e, se invitati, i delegati Regionali alle singole attività.

 

ART. 25


Il Consiglio Regionale promuove e coordina le attività del Movimento nella regione e decide il programma annuale delle iniziative a livello regionale in accordo con gli indirizzi programmatici definiti dagli organi generali.
In particolare esso:
a)    Approva il rendiconto economico – finanziario dell’Unione Regionale entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;
b)    Elegge il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, l’Amministratore e gli altri   membri che formano il Comitato Esecutivo.

 

ART. 26


Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio Regionale.
Esso cura l’attuazione delle direttive decise dal Consiglio Regionale   al quale risponde del suo operato.
In particolare, esso:
a)    indirizza e promuove l’attività del Movimento nella regione;
b)    nomina ed eventualmente revoca i Presidenti e gli organi regionali degli Enti di servizio;
c)    nomina ed eventualmente revoca i delegati regionali per le varie attività;
d)    sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale il bilancio preventivo ed il rendiconto economico – finanziario;
e)    presenta al Consiglio Regionale la relazione sull’attività svolta dall’Unione regionale;
f)    può nominare l’ufficio ed il   coordinatore di cui al successivo art. 37.
Intervengono alle sedute del Consiglio Esecutivo Regionale, i presidenti degli Enti di Servizio regionali e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.
La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.

ORGANI GENERALI


ART. 27


Gli organi generali del Movimento Cristiano Lavoratori assicurano l’unità programmatica del Movimento.
La sede generale dell’associazione è in Roma, via Luigi Luzzatti 13/a.
La eventuale variazione della sede non comporta la variazione del presente statuto.

 

ART. 28


Gli organi generali del Movimento sono:
a)    il Congresso;
b)    il Consiglio;
c)    il Comitato Esecutivo;
d)    la Presidenza.
Essi durano in carica quattro anni.
La sede generale dell’associazione è in Roma, via Luzzatti 13/a.
La eventuale variazione della sede non comporta la variazione del presente statuto.

 

ART. 29


Il Congresso Generale è costituito dai delegati delle Unioni Provinciali eletti dai relativi congressi in rapporto alla media dei tesserati dell’intero quadriennio, secondo le norme del regolamento.    Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola,   qualora non siano delegati, i Consiglieri   Generali uscenti, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Presidenti Generali degli enti del Movimento ed i componenti la Consulta Generale dei Giovani.
Il Congresso Generale è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Generale. Può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tre quinti dei membri del Consiglio Generale, due quinti dei Consigli Provinciali oppure otto Consigli Regionali.
Il Congresso Generale esamina ed approva la relazione generale sull’attività svolta dal Movimento, definisce gli orientamenti generali dell’attività futura, elegge il Consiglio Generale.

ART. 30


Il Consiglio Generale è composto:
a)    da ottanta membri eletti dal Congresso Generale in base ad un regolamento approvato dallo stesso Congresso;
b)    dai Presidenti Regionali in carica;
c)    da cinque rappresentanti degli organismi del Movimento operanti fra gli italiani all’estero;
d)    dal delegato generale giovanile e da cinque rappresentanti dei giovani.
Del Consiglio Generale fanno inoltre parte, con voto consultivo, i Presidenti dei servizi del Movimento ed i responsabili nazionali dei servizi.
Il Consiglio Generale è presieduto da un Presidente e si riunisce almeno tre volte l’anno ed in via straordinaria   su richiesta di un terzo dei suoi membri.

 

ART. 31


Il Consiglio Generale:
a)    definisce le linee culturali, politiche e sociali, nonché gli indirizzi operativi del Movimento sulla base degli orientamenti indicati dal Congresso Generale;
b)    formula i programmi di attività annuale   affidandone l’attuazione al Comitato Esecutivo e seguendone gli sviluppi;
c)    approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico – finanziario entro centoventi giorni dalla   chiusura dell’esercizio;
d)    fissa la quota associativa annua;
e)    approva i regolamenti e gli statuti degli Enti di servizio;
f)    elegge tra i suoi componenti il Presidente Generale del Movimento, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo, nonché il Presidente del Consiglio stesso previsto dall’ultimo comma dell’art. 30.

 

ART. 32


Il Comitato Esecutivo Generale è composto da venti membri, oltre che al Presidente del Consiglio Generale.
Al Comitato Esecutivo Generale partecipa il delegato dei giovani.
Il Comitato è l’organo esecutivo del Movimento per l’attuazione degli indirizzi decisi dal Consiglio Generale, al quale risponde del suo operato.
In particolare esso:
a)    indirizza l’attività del Movimento a livello generale;
b)    regola il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza;
c)    nomina ed eventualmente revoca i responsabili nazionali dei vari settori di attività;
d)    nomina ed eventualmente revoca i Presidenti Nazionali e gli organi degli Enti di servizio e ne coordina l’azione;
e)    può nominare e revocare l’ufficio ed il Coordinatore di cui al successivo art. 37;
f)    esamina le mozioni e proposte indirizzategli dalle Unioni Provinciali e Regionali, cui comunica al più presto le proprie valutazioni e determinazioni.
Possono intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo Generale, con voto consultivo, i Presidenti degli Enti di servizio ed il Responsabile Generale del Settore Lavoratori all’Estero e, se invitati, i Responsabili dei vari Settori di Attività.

 

ART. 33


La Presidenza Generale rappresenta il movimento e traduce sul piano operativo le decisione del Comitato esecutivo Generale, al quale risponde del Suo operato.
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e l’Amministratore costituiscono l’Ufficio di Presidenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Generale.
Esso può essere integrato dal Comitato Esecutivo sino ad un massimo complessivo di nove componenti.
L’Ufficio di Presidenza in casi di necessità e di urgenza assume decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, che devono essere ratificate nella prima seduta utile.


DURATA ED INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICHE


ART. 34


La carica di Presidente Generale, Regionale e Provinciale non può essere ricoperta per più di due mandati, salvo una sola deroga concessa dai rispettivi Consigli che deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

 

ART. 35


La carica di Presidente Generale, Regionale e Provinciale del Movimento è incompatibile con incarichi istituzionali, sindacali e di partito di particolare rilevanza.
I casi di incompatibilità sono disciplinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

 

ART. 36


I Professionisti ed i Collaboratori coordinati e continuativi del Movimento o dei Suoi Servizi non possono far parte degli Organi del Movimento e degli Enti di Servizio nei confronti dei quali prestano la loro attività professionale e/o di collaborazione.
I Dipendenti del Movimento e degli Enti di Servizio, non possono far parte del Consiglio Generale e dei Consigli Regionali e Provinciali.
Un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale disciplina i criteri per eventuali deroghe, comunque compatibili con il carattere volontaristico e solidaristico del Movimento.

COMMISSIONI SPECIALI


ART. 37


Con deliberazione dei rispettivi Comitati Esecutivi, ratificata dai rispettivi Consigli, vengono costituiti a livello nazionale, regionale e provinciale Enti di servizio, nonché Commissioni speciali incaricate di coordinare l’attività dell’Associazione nei diversi settori in cui il Movimento ritiene opportuno intervenire.
Nei vari settori di attività, la operatività si realizza tramite i seguenti Enti:
a)    C.A.F.   – Centro Assistenza Fiscale;
b)    E.F.A.L.   –   Ente Formazione Addestramento Lavoratori;
c)    E.N.Te.L.   – Ente Nazionale Tempo Libero;
d)    FEDER.AGRI. – Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura;
e)    F.L.A.C. – Federazione Lavoratori Anziani Cristiani;
f)      Patronato S.I.A.S. – Servizio Italiano Assistenza Sociale;
g)   U.N.AM.A. – Unione Nazionale Ambiente Agricoltura.
Può essere istituito a livello nazionale, regionale e provinciale un ufficio di coordinamento composto da tutti i Presidenti degli Enti di servizio e presieduto da un Coordinatore, nominato dai Comitati Esecutivi ai vari livelli.
I programmi e le direttive tracciati dalle Commissioni devono essere approvati dai Comitati Esecutivi e ratificati dai Consigli ai rispettivi livelli.

DECADENZA DELLE CARICHE


ART. 38


L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei Consigli Provinciali, Regionali e Generali comporta la decadenza della carica di consigliere, che viene dichiarata dai rispettivi consigli.
Tutti gli organi decadono qualora la metà più uno dei membri eletti venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi.

 

ART. 39


Gli iscritti al Movimento fino alla età di ventotto anni costituiscono i Giovani M.C.L..
I giovani fanno parte integrante del Movimento.
Per una articolazione specifica della loro attività è istituita una Consulta   a livello generale, regionale e provinciale, disciplinata da un apposito regolamento approvato dalla Consulta stessa e ratificato dal Consiglio Generale.
Le consulte ai vari livelli eleggono nel moro ambito il rispettivo delegato provinciale, regionale e generale, nonché i componenti il Consiglio Generale.

 

ART. 40


I giovani M.C.L.,   nel quadro degli scopi previsti dall’articolo 2 del presente statuto ed in accordo con gli con gli orientamenti generali del Movimento, perseguono in particolare le seguenti finalità:
a)    formazione culturale e religiosa;
b)    studio dei problemi del lavoro e della condizione giovanile,
c)    partecipazione dei giovani alla vita del Movimento.


LAVORATORI ALL’ESTERO


ART. 41


I lavoratori all’estero possono costituire Nuclei e Circoli del Movimento, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi paesi esteri.
A tali unità di base si applicano, in considerazione del numero degli iscritti e della localizzazione geografica, le norme previste dagli articoli 8 (1° comma), 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente statuto, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi Paesi   Esteri.
Essi vengono aggregati al Movimento con apposita delibera dell’Esecutivo Generale.
Tra i Circoli e i Nuclei esistenti in uno stesso stato, in stati limitrofi o in una regione industriale determinata vengono istituiti organi di   collegamento nominati   dal Comitato Esecutivo Generale su proposta del Servizio Lavoratori all’Estero.
A tali organi di collegamento possono essere applicate, con deliberazione del Consiglio Generale ,   quando il numero degli iscritti rappresentati lo renda opportuno, le norme previste dello Statuto per gli organi provinciali in questo caso gli organi di collegamento assumono carattere elettivo. Essi eleggono anche i delegati al Congresso Generale.
Il Servizio Generale Lavoratori all’Estero è diretto dal responsabile generale del settore.


I PROBLEMI DELLA FAMIGLIA


ART. 42


Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove le iniziative dirette alla difesa ed alla valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e della sua soggettività sociale, risorsa fondamentale di ogni moto di promozione sociale.
A tale fine, si occupa in particolare dei problemi connessi alla salvaguardia dell’unità famigliare, alla tutela della vita, all’uguaglianza e alla complementarietà dei coniugi, al dialogo tra le generazioni all’interno del nucleo famigliare alla educazione dell’infanzia ed alla condizione degli anziani e alla tutela della vita.
I Comitati Esecutivi possono nominare un responsabile per le condizioni della famiglia   e delle pari opportunità.


RAPPORTI CON LA COMUNITA’ ECCLESIALE


ART. 43


Il Movimento, con la coscienza di essere parte   integrante della Chiesa, stabilisce ai vari livelli un rapporto organico con i suoi Pastori, mediante la presenza dei sacerdoti per la formazione religiosa e morale dei soci, per la crescita spirituale del Movimento   stesso e per l’approfondimento del Magistero della Chiesa.
Tale rapporto si esprime secondo modalità definite e concordate con le autorità competenti.


RAPPRESENTANZA LEGALE


ART. 44


Il Presidente Generale rappresenta legalmente il Movimento in tutti i rapporti con i terzi.
Le unioni Regionali, le Unioni Provinciali   e le unità di base sono rappresentate nei rapporti con i terzi dai rispettivi presidenti che ne assumono la responsabilità legale.

 

ART. 45


Per compiere atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale è richiesta una deliberazione, regolarmente trascritta a verbale, dell’organo esecutivo competente ai vari livelli.
Per le operazioni di carattere finanziario è richiesta la firma abbinata del Presidente competente e dell’Amministratore.

COLLEGI DEI SINDACI


ART. 46


Il controllo amministrativo finanziario sull’attività del movimento è affidato al Collegio dei Sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.
I Sindaci sono eletti dall’Assemblea nelle unità di base e dai Congressi a livello Provinciale, Regionale e Generale.
Essi si riuniscono una volta all’anno per esprimere il loro parere sulla bozza di rendiconto economico finanziario predisposta dagli Organi Esecutivi del Movimento ai vari livelli.
Il Collegio ha facoltà di effettuare verifiche, comunicando ai Comitati Esecutivi di competenza eventuali osservazioni o suggerimenti.
Delle riunioni del Collegio Sindacale viene redatto verbale regolarmente trascritto in un apposito registro, tenuto a cura del Collegio stesso.
La carica di Sindaco è incompatibile, ai vari livelli, con altre cariche sociali del medesimo livello.

GARANZIE STATUTARIE


ART. 47


E’ istituito nelle Unioni Provinciali il Collegio Provinciale dei Probiviri, composto da tre membri e due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.
Il Collegio decide:
a)    sui provvedimenti da adottare in caso di indisciplina o di indegnità dei Soci della Provincia;
b)    sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l’accettazione di domande d’iscrizione;
c)    sui ricorsi presentati dai Soci della Provincia contro asserite violazioni dello Statuto;
d)    sui ricorsi presentati contro il rifiuto, l’accettazione di riconoscimento o la chiusura di un Circolo o Nucleo.

 

ART. 48


E’ istituito nelle Unioni Regionali il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.
Il Collegio Regionale decide sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri della Regione e contro asserite violazioni dello Statuto da parte degli Organi Regionali.

 

ART. 49


E’ istituito presso la sede generale il Collegio Generale dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso Generale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.
Il Collegio Generale decide:
a)    in primo grado, sui ricorsi presentati dai Soci contro asserite violazioni dello Statuto da parte dei    componenti degli organi generali e sui conflitti tra i Collegi dei Probiviri Regionali e Provinciali;
b)    in secondo grado, sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.
Avverso le decisioni pronunciate dal Collegio Generale dei Probiviri in primo grado è ammesso ricorso al Consiglio Generale, che decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi Componenti.

 

ART. 50


La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione.
Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione anche di un socio degli organi statutari a qualsiasi livello, accertati i fatti, di cui alla lettera a), b), c) dell’art. 47, emette il relativo provvedimento che può essere:
a)    archiviazione
b)    sospensione da un mese ad un anno
c)    espulsione
Il   Collegio dei Probiviri competente emette il provvedimento di espulsione, decorso inutilmente un termine assegnato al socio per far cessare le cause di indisciplina o indegnità.

 

ART. 51


E’ previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza delle unità di base e dei Consigli Provinciali e Regionali, con conseguente nomina di Commissari Straordinari, in   caso di gravi violazioni allo Statuto, accertate dagli organi che ne dovranno deliberare lo scioglimento.
Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli di Presidenza delle Unità di Base è il Consiglio Provinciale, dei Consigli Provinciali e Regionali è il Consiglio Generale,   sentito per lo scioglimento dei Consigli Provinciali   il Comitato Esecutivo Regionale. In caso di comprovata urgenza il Comitato Esecutivo Generale può adottare tale provvedimento con i poteri del Consiglio, salvo successiva rettifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni. Analoga possibilità è data ai Comitati Esecutivi Provinciali per lo scioglimento delle Unità di Base.
Avverso i provvedimenti è possibile presentare ricorso ai Consigli competenti entro 15 gg. dalle deliberazioni degli stessi che, a loro volta, lo devono esaminare entro i 30 gg. successivi o alla prima riunione utile e, comunque, entro i 90 giorni.
In caso di scioglimento, il Commissario straordinario, convoca i competenti Congressi per l’elezione dei disciolti, entro tre mesi, se trattasi di unità di base ed   entro sei mesi se trattasi di Consigli Provinciali e Regionali, semprechè sia intervenuta, e non prima di essa, la rettifica o la decisione di eventuali ricorsi.

 

ART. 52


E’ istituita a livello generale una commissione per le garanzie statutarie che ha il compito di controllare e verificare delle operazioni di tesseramento e vigilanza sulla corretta applicazione delle norme   statutarie in maniera di adesione del Movimento.
La Commissione viene eletta dal Consigli Generale ed è composta da cinque membri, le minoranze manifestatesi in Congresso hanno diritto a due membri.

PATRIMONIO


ART. 53


Le Unità di base, le Unioni provinciali e Regionali e la Sede generale sono finanziariamente e patrimonialmente autonome.
I beni patrimoniali destinati alla realizzazione degli scopi sociali del Movimento si presumono di proprietà delle Unità di base o degli organismi territoriali ai diversi livelli, salvo che non appartengano ad un organismo del Movimento a livello superiore.    In quest’ultimo caso tale appartenenza deve risultare da atto scritto, firmato dal rappresentante dell’organo superiore proprietario del bene e dal rappresentante dell’organo che ne ha l’uso, salvi i requisiti di forma prescritti dalla legge per gli immobili.

 

ART. 54


Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove la cooperazione come strumento di elevazione morale e materiale dei lavoratori.
Il Movimento rappresenta, tutela e assiste le cooperative costituite dai propri iscritti, autorizzati, dal Comitato esecutivo   Provinciale   competente per territorio, ad inserire nella denominazione sociale della cooperativa il nome del M.C.L.. Tale autorizzazione e condizionata alla adozione da parte delle cooperative degli statuti approvati dal Comitato Esecutivo Generale.

 

ART. 55


Il Movimento assiste inoltre le iniziative promosse dai propri iscritti nel settore della cooperazione.
Gli organismi cooperativi di grado superiore possono affiliare società cooperative di intesa con il Comitato Esecutivo Provinciale competente per territorio.
Alla tutela ed all’assistenza cooperativistica, il Movimento provvede per mezzo delle Commissioni per la Cooperazione istituite ai vari livelli ed attraverso le strutture operative e rappresentative costituite dal Comitato Esecutivo Generale con apposito regolamento.


VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI E PROCESSI VERBALI


ART. 56


Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi del Movimento, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale da approvarsi nella seduta successiva, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.
Tutte le delibere ed i rendiconti sono conservati, a cura dei Comitati Esecutivi ai vari livelli, e possono essere consultati da chiunque ne abbia interessi.

ORGANO UFFICIALE


ART. 57


Il Movimento Cristiano Lavoratori ha un proprio Organo Ufficiale di stampa.

REVISIONE DELLO STATUTO


ART. 58


La modifica dello statuto richiede la deliberazione del Congresso Generale del Movimento con la maggioranza qualificata di due terzi dei Delegati.